Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1984 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'EFIM e' autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni, destinate alla riduzione dei debiti esistenti, in data non posteriore al 31 dicembre 1982 e con scadenza inferiore a 18 mesi, contratti dalle societa' industriali a partecipazione statale operanti nel settore dell'alluminio ovvero da societa' controllanti tali imprese o da societa' interamente partecipate dalle societa' predette, anche nei confronti di societa' del gruppo. Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalita' che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni e' assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura del 10 per cento annuo per tutta la durata delle stesse. Le obbligazioni sono cedute dall'EFIM ai creditori delle societa' di cui al primo comma con surrogazione, per pari ammontare nominale, nei rispettivi crediti. Le societa' sono tenute a rimborsare all'EFIM i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi, nella misura corrispondente a quella a carico dell'EFIM sull'emissione delle obbligazioni, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.
Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 22 dicembre 2008
