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Le obbligazioni emesse e non collocate, ai sensi dell'articolo 1, possono essere temporaneamente collocate dall'EFIM presso proprie societa' finanziarie direttamente controllate dall'ente stesso ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore dell'alluminio a partecipazione statale. Le obbligazioni possono altresi' essere collocate dall'EFIM sul mercato finanziario, anche mediante offerta al pubblico, ed il relativo controvalore e' destinato alle societa' di cui all'articolo 1. Alle obbligazioni e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato e' surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della garanzia statale. La garanzia e' concessa altresi' alle operazioni di prefinanziamento che l'EFIM e' autorizzato ad effettuare fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui alla presente legge. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal precedente comma.
Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 22 dicembre 2008
