L'accertamento dell'onere risultante a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo precedente, viene effettuato attraverso l'esame dei rendiconti di gestione, da compilare dalla, Federazione italiana dei consorzi agrari e dai Consorzi agrari provinciali e da presentare:

  • a)al Ministero dell'agricoltura e delle foreste se relative alla gestione dei cereali di produzione nazionale affluiti ai "Granai del popolo";
  • b)all'Alto Commissariato dell'alimentazione se relativi alla gestione di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che d'importazione. Alla liquidazione dell'intero onere accertato provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato della alimentazione rimette, dopo l'esame di competenza e con il proprio benestare, i rendiconti di cui alla lettera b) del comma precedente. Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa; con quello del tesoro e con l'Alto Commissariato della alimentazione, sentita la Corte dei conti.

Testo vigente dal 3 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-12;459~art2 · fonte del testo