L'effettiva entita' degli oneri assunti a carico dello Stato a termine della presente legge verra' accertata - attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori - dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda gli oneri previsti dall'art. 1, n. 1, e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli di cui all'art. 1, n. 2. Alla liquidazione di tutti gli oneri come innanzi accertati provvedera' il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimettera', dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, i rendiconti relativi alle gestioni di sua competenza. Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione e deposito, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;598~art2 · fonte del testo