L'effettiva entita' dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verra' accertata attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione. Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvedera' il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimettera', dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza. Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero della agricoltura, e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-28;600~art2 · fonte del testo