Per la corresponsione degli acconti di cui all'articolo precedente e' autorizzato un primo stanziamento di trentacinque miliardi di lire. Gli acconti di cui innanzi sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e foreste non oltre la misura massima dell'80 per cento per quanto riguarda la gestione 1947-48 e del 50 per cento per i residui delle precedenti gestioni dello scoperto bancario, quale risulta, dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende bancarie finanziatrici le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione. Identico impegno assumono verso lo Stato i Consorzi agrari e la Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Testo vigente dal 3 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-12;459~art4 · fonte del testo