In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge, sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana, dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformita delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 3 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-12;459~art5 · fonte del testo