All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.949 milioni per l'anno 1998, in lire 28.160 milioni per l'anno 1999, in lire 23.945 milioni per l'anno 2000, in lire 22.518 milioni per l'anno 2001, in lire 16.795 milioni per l'anno 2002 ed in lire 16.604 milioni a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-04;133~art9 · fonte su Normattiva