All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 78.350 milioni per l'anno 1997, a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 ed a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, si provvede:

  • a)quanto a lire 13.500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;
  • b)quanto a lire 64.850 milioni per l'anno 1997, quanto a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 e quanto a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 gennaio 1998

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urn:nir:stato:legge:1997-12-30;458~art5 · fonte su Normattiva