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Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad assumere, con decorrenza 1 ottobre 1950, salvo le retrodatazioni previste, nei posti di ruolo transitorio ordinario delle scuole medie, gli insegnanti di lingua straniera, laureati, ovvero diplomati a conclusione di un corso di studi a carattere universitario, appartenenti alle seguenti categorie:

  • a)vedove di guerra di cui al regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091, e successive modificazioni;
  • b)gli inclusi nelle graduatorie dei vincitori di concorso per cattedre di lingue straniere nelle scuole tecniche, riservati, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, a perseguitati politici e razziali, a quanti furono costretti ad espatriare, o furono, anche di fatto, impediti di prendere parte ai concorsi da un provvedimento governativo di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

Testo in vigore dal 10 agosto 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-07-12;624~art1 · fonte del testo