L'effettiva entita' degli oneri a carico dello Stato a termine della presente legge verra' accertata e liquidata dal M.A.F., attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli enti gestori. Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;596~art3 · fonte del testo