All'onere di cui al precedente articolo sara' provveduto con riduzione, per lire 10 miliardi, del "fondo speciale" inscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di detta disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 8 miliardi a carico dell'analogo "fondo, dell'esercizio 1954-55". Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;600~art4 · fonte del testo