L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 gravera' per lire 573.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 240,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Alla copertura dell'onere di lire 573.000.000 sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei capitoli n. 186 (lire 275.500.000), n. 202 (lire 115.100.000) e n. 250 (lire 182.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55. Alla copertura dell'onere di lire 240.000 sara' provveduto con fondi stanziati sul capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55. Per gli esercizi successivi sara' provveduto con gli stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 febbraio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-02;28~art3 · fonte del testo