Alla spesa di lire 18.000.000.000, di cui al precedente art. 3, si provvedera' a carico del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;601~art4 · fonte del testo