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All'onere di lire 365 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 261 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio 1968 e con i normali fondi di bilancio negli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
