Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, e' modificato come segue: "Il Consiglio d'amministrazione e' composto:
- a)di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b)di tre funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'interno, del tesoro del lavoro e della, previdenza sociale;
- c)di tre invalidi di guerra scelti in base a designazione, per un numero triplo, del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra
- d)di un invalido per servizio scelto su una terna di nomi proposta dal Comitato centrale dell'Unione nazionale mutilati per servizio".
Testo vigente dal 31 maggio 1961
