Art. 38 — Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)
Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32 e 35, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
