A partire dall'esercizio finanziario 1960-61 il contributo annuo di lire 370.000.000, di cui alla prima, parte dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, e' trasferito dal bilancio del Ministero dell'interno a quello del Ministero del tesoro, in aggiunta ai fondi assegnati all'Opera nazionale invalidi di guerra per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-05;423~art3 · fonte su Normattiva