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Coloro che non avranno ottemperato nei termini stabiliti all'obbligo di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, dovranno essere destinati ad altre funzioni della qualifica gia' rivestita, per l'espletamento delle quali non e' richiesto dall'ordinamento ferroviario il possesso di determinate abilitazioni.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1977 al 9 ottobre 2010
