Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1960 al 16 dicembre 2010. 130 parole tolte.
tolto: I candidati forniti della qualifica di ex combattente, invalido di guerra, invalido civile per fatti di guerra e assimilati, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso per soli titoli a duecento posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B-3, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici, con decorrenza giuridica pari a quella dei vincitori del concorso stesso, sempre che entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano documentato il possesso di una delle qualifiche suddette. I candidati non combattenti di cui al predetto concorso, che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai 35/50, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-06-11;621~artunico · fonte del testo