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I candidati forniti della qualifica di ex combattente, invalido di guerra, invalido civile per fatti di guerra e assimilati, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso per soli titoli a duecento posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B-3, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici, con decorrenza giuridica pari a quella dei vincitori del concorso stesso, sempre che entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano documentato il possesso di una delle qualifiche suddette. I candidati non combattenti di cui al predetto concorso, che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai 35/50, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 7 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
