Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, valgono, in quanto applicabili, tutte le norme concernenti il collocamento degli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851~art14 · fonte su Normattiva