Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani e vedove dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonche' presso le imprese private, da sottoporre, per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222.

Testo vigente dal 24 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851~art5 · fonte su Normattiva