Possono essere conteggiati nella percentuale dell'assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi del lavoro, con minorazione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo, gia' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere conteggiati anche i mutilati e gli invalidi del lavoro che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano compiuto il 55° anno di eta' o la cui capacita' lavorativa sia aumentata in misura superiore al limite previsto dal precedente articolo 1.

Testo vigente dal 24 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851~art4 · fonte su Normattiva