Possono essere conteggiati nella percentuale dell'assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi del lavoro, con minorazione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo, gia' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere conteggiati anche i mutilati e gli invalidi del lavoro che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano compiuto il 55° anno di eta' o la cui capacita' lavorativa sia aumentata in misura superiore al limite previsto dal precedente articolo 1.
Testo vigente dal 24 ottobre 1966
