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L'Ente autonomo di gestione per il cinema ha un fondo di dotazione costituito: dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 3 della presente legge; dalle partecipazioni ad esso trasferibili con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649: dalla somma di lire 400 milioni concessa dallo Stato. Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati ali fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1961 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1961-12-02;1330~art5 · fonte del testo