Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1961 al 6 febbraio 2004. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Ente autonomo di gestione per il cinema ha un fondo di dotazione costituito: dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 3 della presente legge; dalle partecipazioni ad esso trasferibili con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649: dalla somma di lire 400 milioni concessa dallo Stato. Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati ali fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione di cui al precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-12-02;1330~art5 · fonte del testo