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L'Ente autonomo di gestione per il cinema e' autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e pero' le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro su conforme parere del Comitato per il credito e il risparmio. ((Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni)). Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra, tassa, imposta o tributo, presidenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1987 al 6 febbraio 2004
