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Il Ministro per le partecipazioni statali e' autorizzato a costituire societa' per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attivita' connesse, mediante conferimento in capitale dei diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 20 aprile 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 29 aprile 1957), concernente: "indicazione delle aziende patrimoniali dello Stato trasferite al Ministero delle partecipazioni statali dal Ministero delle finanze", nonche' della proprieta' dei beni appartenenti alle aziende medesime, escluse le pertinenze relative alle acque.
Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
