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Nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo precedente venga effettuato a favore dell'I.R.I., dell'E.N.I. o di altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti, per tutti gli atti e contratti eventualmente. necessari per attuare il trasferimento stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 10.
Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
