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Nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo precedente venga effettuato a favore dell'I.R.I., dell'E.N.I. o di altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti, per tutti gli atti e contratti eventualmente. necessari per attuare il trasferimento stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 10.

Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-06-21;649~art15 · fonte del testo