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Le societa' menzionate nel precedente articolo subentrano di diritto e senza obbligo di svolgere le prescritte procedure nella titolarita' delle concessioni relative alle aziende patrimoniali dello Stato e in tutti i rapporti concernenti le aziende stesse, ivi compresi quelli che attengono ai diritti su beni di demanio pubblico e su beni del patrimonio dello Stato. Il trasferimento alle predette societa' delle concessioni di acque termali o minerali, di cui lo Stato sia titolare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, e' effettuato senza necessita' dell'autorizzazione prevista dall'art. 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-21;649~art2 · fonte del testo