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Rimangono in vita le concessioni di esercizio gia' stabilite per la gestione delle aziende patrimoniali dello Stato e vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Nei confronti degli attuali concessionari le societa' di cui all'art. 1 subentrano in tutti i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione concedente. Alla scadenza delle attuali concessioni di esercizio le societa' di cui all'art. 1 gestiranno direttamente lo esercizio delle attivita' sociali.
Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
