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La proprieta' delle partecipazioni azionarie delle societa' di cui all'art. 1 della presente legge e' attribuita all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576. All'Ente autonomo di gestione sono altresi' attribuite le partecipazioni azionarie dello Stato nella Societa' azionaria lavorazione e valorizzazione acque radioattive (S.A.L.V.A.R.) con sede in Merano, nella Societa' per azioni valorizzazione idroterapia radioattivita' Ischia Lecco (V.I.R.I.L.) con sede in Roma, nella Societa' per azioni per l'incremento della stazione termale di Chianciano (S.I.C.) con sede in Roma, nella Societa' per azioni estrazione e lavorazione acque minerali italiane (E.L.A.M.I.) con sede in Salsomaggiore, nella Societa' napoletana per le terme di Agnano con sede in Napoli-Agnano Terme, nella Societa' immobiliare civile "Adua" con sede in Biella, nella Societa' per azioni immobiliare "Casa Nostra" con sede in Vaglio di Chiavazza.

Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-06-21;649~art4 · fonte del testo