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L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e' autorizzato ad emettere obbligazioni secondo modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dello Erario e degli Enti locali.

Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-21;649~art9 · fonte del testo