Art. 1
[1]Sono trasferite, al valore nominale, all'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, e successive modificazioni, le azioni di proprieta' dello Stato nelle seguenti societa':
[2]Nazionale Cogne - S.p.a., con sede in Torino; AMMI - S.p.a., con sede in Roma; Societa' italiana per il commercio estero per azioni - SICEA, con sede in Roma.
Testo vigente dal 10 aprile 1973
