L'EGAM ha un fondo di dotazione costituito: dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 1 della presente legge; dalla somma di lire 330 miliardi che verra' conferita da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali - in ragione di lire 52 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1973, di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1974 e di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978. Nel quinquennio 1973-1977, l'investimento effettivo delle aziende nel gruppo EGAM nel settore minerario e della metallurgia dei non ferrosi non sara' inferiore al 40 per cento dell'investimento globale. Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili di esercizio dell'ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, saranno destinati ad aumento del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 10 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-07;69~art2 · fonte su Normattiva