L'EGAM esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri dell'azionista. Per il conseguimento delle finalita' istituzionali, l'ente, previe le prescritte autorizzazioni a sensi di legge, potra' costituire societa' per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle societa' controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative. La cessione delle partecipazioni di proprieta' dell'ente e', in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554.

Testo vigente dal 10 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-07;69~art3 · fonte su Normattiva