I soggetti attuatori sono autorizzati, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni sul mercato interno ed internazionale, previa approvazione del Ministro del tesoro e con eventuale previsione di un periodo di preammortamento. Gli istituti di credito e le banche di cui all'articolo 5, primo comma, lettere a), b) ed e), del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni di cui al presente comma. I mutui di cui all'articolo 9 e le obbligazioni emesse dai soggetti attuatori sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia statale sono imputati, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, alla gestione separata del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane che vi provvede utilizzando il saldo netto, accertato al 1 gennaio di ciascun anno, delle disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 6 marzo 1992
