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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad avocare a se' l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi, procedendo alla revisione dei relativi progetti per meglio coordinarli ai fini della ricostruzione edilizia ed alle effettive esigenze degli abitati. I progetti di variante o di stralcio sono esaminati ed approvati con le stesse norme vigenti per i progetti delle opere pubbliche di conto dello Stato. Alla prosecuzione delle opere in corso alla entrata in vigore della presente legge, provvede il Ministero dei lavori pubblici, al quale e' devoluta la gestione dei fondi a tale data disponibili sui mutui contratti dai Comuni. Gli istituti mutuanti procederanno ai pagamenti sui fondi mutuati, in base a richieste dell'Amministrazione dei lavori pubblici, corredate da certificati attestanti l'ammontare e la regolare esecuzione dei lavori. E' fatto obbligo ai Comuni di intervenire al collaudo delle opere, che si intendono ad essi consegnate con la data del verbale di collaudo. Per l'attuazione dei piani regolatori suddetti il termine di cui all'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e' prorogato di cinque anni.

Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-04;454~art11 · fonte del testo