Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli uffici speciali esistenti presso i Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, nonche' quello per le espropriazioni presso il comune di Messina sono soppressi. Il personale addetto agli uffici soppressi puo' essere sistemato anche in deroga alle norme vigenti, e purche' munito del prescritto titolo di studio, nei corrispondenti posti degli organici ordinari dei rispettivi Comuni, vacanti all'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-04-04;454~art12 · fonte del testo