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Per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, non indicati nel precedente articolo 11, che abbiano una popolazione non inferiore ai 5000 abitanti, il Ministero dei lavori pubblici puo' accordare un sussidio non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria, e, su richiesta del prefetto, puo' anche disporre l'anticipazione dell'intero sussidio concedibile.
Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008
