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In deroga al disposto degli articoli 144 e 152 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, alla sistemazione e alla gestione della zona industriale di Reggio Calabria provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici. I proventi dell'alienazione o concessione in uso di aree sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio della entrata.

Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-04;454~art14 · fonte del testo