Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
In deroga alle disposizioni di legge emanate in conseguenza dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, per i lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova costruzione di fabbricati urbani, rustici ed industriali non iniziati alla, data del 2 febbraio 1933, ovvero ultimati od in corso di esecuzione alla data stessa, ma non denunciati od accertati nei modi e termini stabiliti con l'art. 7 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 655, in luogo dei contributi finora accordati dal Ministero delle finanze sotto qualsiasi forma ed attraverso qualsiasi organo od Istituto, sono concessi sussidi dal Ministero dei lavori pubblici, fino alla concorrenza dell'importo dei lavori previsti nelle perizie approvate dal Genio civile o fino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo medesimo, a seconda che trattisi di edifici distrutti o danneggiati e sempre entro i limiti massimi sottoindicati:
- a)50 per cento del valore dei fabbricati distrutti e 35 per cento del valore dei fabbricati danneggiati appartenenti a persone con reddito annuo inferiore a L. 10.001;
- b)40 per cento del valore dei fabbricati distrutti e 25 per cento del valore dei fabbricati danneggiati dai terremoti del 1908 e 1914; ed appartenenti a persone con reddito annuo superiore a L. 10.000;
- c)20 per cento del valore dei fabbricati distrutti e 15 per cento del valore dei fabbricati danneggiati dai terremoti del 1915 e successivi, ed appartenenti a persone con reddito annuo superiore a L. 10.000. Agli effetti del presente articolo, il valore dei fabbricati viene stabilito a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11.
Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008
