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Per i lavori riparazione o di ricostruzione dei fabbricati urbani, rustici od industriali danneggiati o distrutti dai terremoti di cui ai precedenti articoli, ultimati o in corso di esecuzione alla data del 2 febbraio 1933 e denunciati o accertati nei modi e termini di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, nonche' per i lavori eseguiti dalla Unione edilizia nazionale e per quelli eseguiti o da eseguirsi dall'arcivescovo di Messina e dai vescovi dell'Opera interdiocesana della Calabria, in luogo dei contributi sotto qualsiasi forma previsti dalle disposizioni in vigore, sono concessi sussidi dal Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza dell'importo dei lavori regolarmente eseguiti ovvero preventivati nelle perizie approvate dal Genio civile ed entro il limite massimo della somma che, come contributo erariale, sarebbe stata, per i lavori stessi, concedibile sotto forma di obbligazione terremoto a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11. All'art. 7, comma 1, del R. decreto-legge 26 gennaio 1932, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, e' aggiunto il seguente periodo: « Puo' essere tuttavia ammessa la revisione del progetto per ridurre la spesa entro i limiti del contributo statale; in tal caso il progetto deve essere nuovamente sottoposto all'approvazione del Genio civile ». Nel 4° comma dello stesso art. 7 alle parole « entro i giorni » sono sostituite le seguenti: « entro i 60 giorni ».
Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008
