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Per i cespiti pervenuti a titolo oneroso il limite massimo del sussidio per i lavori di cui all'art. 2 e' stabilito nel 15 per cento della misura di cui all'articolo stesso, mentre per i lavori ultimati o in corso alla data del 2 febbraio 1933 e regolarmente denunciati od accertati, il limite del sussidio e' stabilito nella intera misura di cui allo stesso art. 2. E in facolta' del proprietario di chiedere che il sussidio sia determinato in base al disposto del 1° comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1933, n. 11, purche' non risulti superiore al limite stabilito rispettivamente dagli articoli 2 e 3.

Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1935-04-04;454~art4 · fonte del testo