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E' autorizzata la spesa di L. 21.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura di L. 3.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1934-35 al 1940-41 per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche a norma dei seguenti articoli, nonche' in applicazione delle vigenti disposizioni legislative emanate in dipendenza dei terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920. Agli stessi scopi sono destinate le disponibilita' che eventualmente risultassero sulla spesa autorizzata col precedente art. 8 rispetto al fabbisogno per la concessione di sussidi ai sensi degli articoli da 2 a 6. L'accertamento di disponibilita' di fondi agli effetti del precedente comma e' fatto con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, saranno inoltre apportate diminuzioni nei fondi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a norma dell'art. 9 del R. decreto 20 febbraio 1927, n. 376, in relazione al passaggio a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici del finanziamento di opere pubbliche di interesse degli Enti locali in dipendenza delle disposizioni dei successivi articoli, e il corrispondente importo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta alla spesa autorizzata col presente articolo.

Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-04;454~art9 · fonte del testo