L'ufficio stralcio provvede alle operazioni di trasferimento dei beni e dei documenti relativi e, quindi, alla presentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data dell'accordo di cui all'articolo 5 o del lodo arbitrale di cui all'articolo 7, del rendiconto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'ufficio stralcio provvede altresi' al versamento dell'ammontare delle indennita' di anzianita' spettanti al personale fino alla data della soppressione dell'ufficio stesso in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e denominato "Fondo per le indennita' di anzianita' per il personale dell'ufficio stralcio delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste". Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accertata l'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti, dispone, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio stralcio.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-18;902~art10 · fonte su Normattiva