Le associazioni, alle quali sono attribuiti beni delle disciolte confederazioni, succedono, in ragione delle quote loro conferite, nelle situazioni attive e passive, relative ai beni stessi ed in ogni altra situazione comunque derivante dalla gestione e dalla liquidazione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-18;902~art9 · fonte su Normattiva