Qualora entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione prevista all'ultimo comma dell'articolo 4 non vengano raggiunti gli accordi indicati nell'articolo 5, nei successivi sessanta giorni, e' nominato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il collegio arbitrale composto di sette membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dei quali uno con funzioni di presidente. Il collegio provvede alla ripartizione dei beni in conformita' delle disposizioni della presente legge e con l'osservanza di quanto previsto negli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-18;902~art7 · fonte su Normattiva