Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'art. 1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del Comune interessato, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre Amministrazioni eventualmente interessate, nonche' della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto concerne i depositi destinati ad uso commerciale.

Testo vigente dal 22 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-07;460~art2 · fonte del testo