L'articolo 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "L'autore che abbia compiuto sedici anni di eta' ha la capacita' di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano".
Testo vigente dal 10 marzo 1975
