L'articolo 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "L'autore che abbia compiuto sedici anni di eta' ha la capacita' di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano".

Testo vigente dal 10 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39~art13 · fonte su Normattiva